PEF per Comunità Energetica Rinnovabile (CER): quando serve l’asseverazione e come funziona

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono tra i progetti più attivi in Italia nel 2024 e nel 2025, spinte dagli incentivi del PNRR e dal decreto attuativo del D.M. 7 dicembre 2023 (il cosiddetto “Decreto CER”). Per molte di queste iniziative — specialmente quelle che prevedono investimenti rilevanti o il coinvolgimento di soggetti pubblici — sorge la domanda: è necessario un Piano Economico Finanziario asseverato?

La risposta dipende dalla struttura giuridica e finanziaria del progetto. In questo articolo analizziamo quando l’asseverazione PEF è obbligatoria per una CER, cosa deve contenere il piano e come si svolge il processo.

Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile

Una Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico — tipicamente una cooperativa, un’associazione o una società — che aggrega produttori e consumatori di energia rinnovabile all’interno di una rete di distribuzione locale. Il quadro normativo di riferimento in Italia è il D.Lgs. 199/2021, recepimento della Direttiva UE 2018/2001 (RED II), integrato dal D.M. 7 dicembre 2023 che ha definito le tariffe incentivanti e le modalità operative.

Le CER possono beneficiare di una tariffa incentivante sull’energia condivisa (virtualmente o fisicamente) tra i membri, riconosciuta dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per un periodo di 20 anni.

Quando serve il PEF asseverato per una CER

L’obbligo di asseverazione del PEF per una Comunità Energetica Rinnovabile scatta principalmente in due scenari.

1. CER con coinvolgimento di enti pubblici (concessione o PPP)

Quando una CER viene costituita con il coinvolgimento di un comune o di altro ente pubblico — per esempio attraverso la messa a disposizione di aree o edifici pubblici per l’installazione degli impianti — l’operazione può configurarsi come una concessione di servizi o come una forma di partenariato pubblico-privato (PPP).

In questo caso, il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) richiede che il Piano Economico Finanziario allegato alla proposta sia asseverato da un soggetto abilitato, ai sensi dell’art. 194.

Rientrano in questa fattispecie, ad esempio:

  • CER costituite su aree pubbliche concesse in uso a soggetti privati
  • CER che gestiscono illuminazione pubblica o impianti comunali
  • CER in cui il comune partecipa come socio con conferimento di beni pubblici
  • Proposte di project financing spontaneo presentate da operatori privati per la realizzazione di impianti su strutture comunali

2. CER con finanziamenti bancari significativi (project finance)

Anche in assenza di coinvolgimento pubblico diretto, le istituzioni finanziarie (banche, fondi di investimento, istituti di credito cooperativo) che finanziano impianti CER con importi rilevanti richiedono frequentemente un PEF asseverato come condizione per l’erogazione del finanziamento.

Questa prassi è consolidata nel settore delle energie rinnovabili: il finanziatore vuole una validazione indipendente dei flussi di cassa previsti e della sostenibilità del piano di rimborso del debito.

3. CER che richiedono incentivi GSE per importi sopra soglia

Per le CER che accedono agli incentivi GSE ai sensi del D.M. 7 dicembre 2023, la normativa non prevede in generale l’obbligo di asseverazione del PEF. Tuttavia, per progetti di dimensioni significative (potenza installata superiore a 1 MW), alcune banche e investitori richiedono comunque la validazione del piano economico-finanziario prima di impegnarsi nel finanziamento.

Cosa deve contenere il PEF di una CER

Il Piano Economico Finanziario di una Comunità Energetica Rinnovabile ha caratteristiche specifiche rispetto a un PEF tradizionale, perché deve tenere conto della struttura particolare di questi progetti.

Analisi dei ricavi

I ricavi di una CER derivano principalmente da tre fonti:

  • Tariffa incentivante GSE: riconosciuta sull’energia condivisa per 20 anni, variabile in base alla zona geografica e alla tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, ecc.)
  • Valorizzazione dell’energia immessa in rete: tramite ritiro dedicato o scambio sul posto
  • Risparmio in bolletta per i membri consumatori: riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese partecipanti

Analisi dei costi

  • Costi di investimento: acquisto e installazione degli impianti (fotovoltaico, storage, reti di distribuzione)
  • Costi operativi: manutenzione, gestione, assicurazioni, costi amministrativi della CER
  • Costi finanziari: interessi sul debito, commissioni bancarie

Indicatori di sostenibilità

Il PEF deve calcolare i principali indicatori di performance finanziaria:

  • DSCR (Debt Service Coverage Ratio): rapporto tra flussi di cassa operativi e servizio del debito – deve essere > 1,2 per la maggior parte dei finanziatori
  • TIR (Tasso Interno di Rendimento): rendimento atteso sull’investimento complessivo
  • WACC: costo medio ponderato del capitale
  • VAN (Valore Attuale Netto): valore attuale dei flussi di cassa futuri scontati al WACC
  • Payback period: periodo di recupero dell’investimento iniziale (tipicamente 8-12 anni per impianti fotovoltaici)

Analisi di sensitività

Il PEF deve testare la robustezza del progetto al variare delle ipotesi chiave:

  • Variazione della produzione energetica (irraggiamento solare, vento)
  • Variazione del prezzo dell’energia sul mercato
  • Riduzione del numero di membri attivi della CER
  • Variazione dei tassi di interesse

Le tariffe incentivanti del Decreto CER (D.M. 7 dicembre 2023)

Il Decreto CER ha introdotto un sistema di tariffe incentivanti differenziate per zona geografica e fonte energetica. Per gli impianti fotovoltaici — la tecnologia più diffusa nelle CER — le tariffe indicative sono:

Zona geografica Tariffa incentivante base (€/kWh)
Nord Italia da 0,060
Centro Italia da 0,110
Sud Italia da 0,120

A queste si aggiunge il premio CACER per le CER che includono utenti vulnerabili o sono localizzate in comuni sotto i 5.000 abitanti. Le tariffe sono riconosciute per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Questo orizzonte temporale di 20 anni rende le CER progetti particolarmente adatti al project financing: i flussi di cassa sono relativamente prevedibili e garantiti da un soggetto pubblico (GSE), il che riduce significativamente il rischio per i finanziatori.

Il processo di asseverazione PEF per una CER

Il processo segue le stesse fasi di qualsiasi asseverazione PEF, con alcune specificità legate alla natura del progetto energetico.

Fase 1 – Raccolta documentazione

Il proponente deve fornire:

  • Piano economico finanziario in formato Excel con tutte le ipotesi esplicitate
  • Relazione tecnica dell’impianto (potenza installata, producibilità attesa, tecnologia)
  • Statuto e atto costitutivo della CER
  • Contratti preliminari con i membri (accordi di condivisione dell’energia)
  • Documentazione urbanistica e autorizzativa (permessi, connessione GSE)
  • Eventuale term sheet bancario

Fase 2 – Analisi e verifica

Il team di Lumina Fiduciaria SpA verifica la coerenza delle ipotesi di ricavo e costo, la correttezza degli indicatori finanziari e la sostenibilità del piano di rimborso del debito. Particolare attenzione viene posta alla verifica delle ipotesi sulla tariffa incentivante GSE e sulla producibilità dell’impianto.

Fase 3 – Rilascio della lettera di asseverazione

Al termine dell’analisi viene rilasciata la Lettera di Asseverazione PEF, firmata digitalmente dal Revisore Legale, che attesta la sostenibilità economico-finanziaria del progetto CER e la coerenza del piano con le condizioni di mercato.

Tempi e costi per l’asseverazione PEF di una CER

Tipo di progetto CER Potenza installata Tempi Costo indicativo
CER piccola (residenziale) Fino a 200 kW 2 giorni lavorativi Da 1.500 €
CER media (mista) Da 200 kW a 1 MW 3-5 giorni lavorativi Da 2.500 €
CER grande (industriale/PPP) Oltre 1 MW Su preventivo Su preventivo

Il servizio viene erogato interamente online: tutta la documentazione viene trasmessa in formato digitale e la lettera di asseverazione viene consegnata con firma digitale qualificata, valida per tutti gli usi istituzionali e bancari.

Conclusione

L’asseverazione PEF è obbligatoria per legge quando il progetto coinvolge soggetti pubblici o si configura come concessione/PPP ai sensi del D.Lgs. 36/2023. È invece richiesta dalla prassi bancaria per qualsiasi CER che necessiti di finanziamento esterno di importo significativo.

Con i 20 anni di incentivi garantiti dal GSE e la crescente diffusione delle CER in Italia, questo è un settore in forte espansione dove la qualità dell’asseverazione fa la differenza nell’ottenimento del finanziamento.

Stai valutando un progetto CER e hai bisogno di un’asseverazione PEF?
Richiedi un preventivo gratuito — risposta entro 24 ore.

Giorgio Romano è il Founder e CEO di Lumina Fiduciaria SpA. Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto all’Ordine di Torino, Consulente Tecnico del Giudice. Dal 2015 guida Lumina Fiduciaria SpA nell’asseverazione di piani economico-finanziari per gare pubbliche, project financing e comunità energetiche rinnovabili in tutta Italia.