Asseverazione PEF e Nuovo Codice Appalti 2024 (D.Lgs. 36/2023): cosa cambia
Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che ha sostituito il precedente D.Lgs. 50/2016. Per chi lavora con gare pubbliche, project financing e partenariato pubblico-privato, questa riforma introduce novità significative anche in materia di asseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF).
In questo articolo analizziamo cosa cambia concretamente per chi deve asseverare un PEF nel 2024 e nel 2025.
Il quadro normativo precedente: D.Lgs. 50/2016
Fino al 30 giugno 2023, il riferimento normativo principale per l’asseverazione PEF era l’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che disciplinava le proposte di project financing presentate da operatori economici privati alle pubbliche amministrazioni.
La norma richiedeva che il piano economico-finanziario allegato alla proposta fosse asseverato da un istituto di credito, da una società di revisione ovvero da una società di intermediazione finanziaria.
Cosa cambia con il D.Lgs. 36/2023
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici mantiene l’obbligo di asseverazione del PEF per le operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) e project financing, ma introduce alcune novità rilevanti.
1. Nuovo riferimento normativo: l’art. 194
Il principale riferimento per l’asseverazione PEF nel nuovo Codice è l’art. 194 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina il contenuto e la struttura del piano economico-finanziario nelle concessioni e nel PPP.
La norma stabilisce che il PEF deve dimostrare:
- la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione nel suo complesso
- la coerenza delle ipotesi di ricavo e costo con le condizioni di mercato
- la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti al servizio del debito e alla remunerazione del capitale investito
- la corretta allocazione dei rischi tra soggetto pubblico e privato
2. Ampliamento dei soggetti abilitati all’asseverazione
Una delle novità più rilevanti riguarda i soggetti abilitati al rilascio dell’asseverazione. Il D.Lgs. 36/2023 e i successivi aggiornamenti del 2024 hanno esteso la platea dei soggetti che possono asseverare un PEF includendo:
- Istituti di credito (banche) autorizzati dalla Banca d’Italia
- Società di revisione iscritte al Registro dei Revisori Legali
- Revisori legali iscritti all’albo e abilitati
- Intermediari finanziari autorizzati ex art. 106 TUB
- Società fiduciarie autorizzate dal MIMIT, come Lumina Fiduciaria SpA
È importante tuttavia sottolineare che l’esperienza pratica conta enormemente: Lumina Fiduciaria SpA assevera PEF dal 2016, con centinaia di pratiche completate. Molti bandi di gara ancora oggi fanno riferimento alla vecchia normativa e citano esplicitamente fiduciarie e banche come soggetti abilitati, il che può creare complicazioni procedurali per chi opera con abilitazioni più recenti.
3. Maggiore enfasi sull’analisi dei rischi
Il nuovo Codice introduce una maggiore attenzione alla matrice dei rischi nell’ambito delle operazioni di PPP. Il PEF deve ora dimostrare in modo più esplicito come vengono allocati i rischi operativi, di costruzione e di domanda tra il concessionario e la pubblica amministrazione.
Chi assevera il PEF deve quindi verificare non solo la coerenza finanziaria del piano, ma anche la correttezza dell’impostazione contrattuale sottostante in termini di allocazione del rischio.
4. Proporzionalità e soglie
Il D.Lgs. 36/2023 introduce criteri di proporzionalità più chiari per le concessioni. In particolare:
- per concessioni di importo inferiore alla soglia europea (attualmente circa 5,38 milioni di euro per le concessioni di lavori), le procedure sono semplificate
- per operazioni di PPP sopra soglia, l’asseverazione del PEF rimane obbligatoria e soggetta a requisiti più stringenti
- per le proposte spontanee di project financing (ex art. 193 D.Lgs. 36/2023), il PEF asseverato è condizione necessaria per l’avvio della procedura di gara
L’asseverazione PEF rimane obbligatoria: in quali casi
Con il nuovo Codice Appalti 2024, l’asseverazione PEF è obbligatoria principalmente in questi contesti:
Concessioni di lavori e servizi
Per tutte le concessioni disciplinate dalla Parte IV del D.Lgs. 36/2023, il PEF deve attestare la sostenibilità dell’operazione per l’intera durata della concessione.
Project Financing su iniziativa privata
Le proposte presentate spontaneamente da operatori privati alle PA ai sensi dell’art. 193 devono obbligatoriamente includere un PEF asseverato da soggetto abilitato.
Partenariato Pubblico-Privato (PPP)
Tutte le forme di PPP disciplinate dall’art. 174 e seguenti richiedono un PEF asseverato che dimostri la convenienza economica dell’operazione rispetto all’alternativa di realizzazione diretta da parte dell’ente pubblico.
Affidamenti con investimento privato significativo
In tutti i casi in cui l’operatore privato assume rischi di costruzione o di domanda e investe capitale proprio, l’asseverazione del PEF è strumento fondamentale per la validazione dell’operazione.
Attenzione: bandi che citano ancora il D.Lgs. 50/2016
Un aspetto pratico molto importante: anche nel 2024 e nel 2025, molti bandi di gara e avvisi pubblici continuano a fare riferimento al vecchio D.Lgs. 50/2016, spesso citando specificamente l’art. 183 comma 9.
Questo avviene perché:
- le PA utilizzano spesso modelli e capitolati predisposti prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice
- i tempi di aggiornamento della documentazione amministrativa sono generalmente lenti
- alcune procedure avviate prima del luglio 2023 continuano con il regime transitorio
In questi casi, l’asseverazione PEF rilasciata da Lumina Fiduciaria SpA è pienamente valida anche sotto il vecchio regime normativo, essendo Lumina una società fiduciaria iscritta nell’elenco del MIMIT da oltre 20 anni.
I contenuti del PEF asseverato nel 2024
Indipendentemente dal riferimento normativo, un PEF che deve essere asseverato deve contenere:
- Analisi dei ricavi: proiezioni dettagliate con ipotesi esplicite e verificabili
- Analisi dei costi: costi operativi, di manutenzione e di gestione lungo tutta la durata della concessione
- Piano degli investimenti: costi di costruzione/realizzazione e cronoprogramma
- Piano finanziario: struttura del debito, tassi di interesse, piano di rimborso
- Indicatori di performance: DSCR (Debt Service Coverage Ratio), WACC, TIR, VAN
- Analisi di sensitività: impatto delle variabili chiave (domanda, costi, tassi) sui risultati
- Matrice dei rischi: allocazione dei rischi tra PA e concessionario
Tempi e costi dell’asseverazione PEF nel 2024
I tempi e i costi per ottenere un’asseverazione PEF dipendono dalla complessità del progetto:
| Tipo di asseverazione | Importo progetto | Tempi | Costo indicativo |
|---|---|---|---|
| PEF Semplice | Fino a 1 milione € | 2 giorni lavorativi | Da 1.500 € |
| PEF Complessa | Da 1 a 10 milioni € | 2-6 giorni lavorativi | Da 2.500 € |
| PEF Completa | Oltre 10 milioni € | Su preventivo | Su preventivo |
Tutti i servizi di Lumina Fiduciaria SpA vengono erogati interamente online, con trasmissione elettronica dei documenti e consegna digitale dell’asseverazione firmata.
Conclusione
Il D.Lgs. 36/2023 ha rinnovato il quadro normativo del project financing e del PPP in Italia, confermando al tempo stesso il ruolo centrale dell’asseverazione del PEF come strumento di garanzia della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti.
Le principali novità riguardano l’ampliamento dei soggetti abilitati, la maggiore enfasi sull’allocazione dei rischi e il riordino delle procedure per le proposte spontanee di project financing.
Per chi deve partecipare a gare o strutturare operazioni di PPP, affidarsi a un soggetto con lunga esperienza nel settore rimane la scelta più sicura per evitare problemi procedurali legati all’interpretazione dei bandi.
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Giorgio Romano è il Founder e CEO di Lumina Fiduciaria SpA. Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto all’Ordine di Torino, Consulente Tecnico del Giudice. Dal 2015 guida Lumina Fiduciaria SpA nell’asseverazione di piani economico-finanziari per gare pubbliche e project financing in tutta Italia.
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